Il nostro statuto

Lo statuto dell’Associazione:

Art. 1 Costituzione

È costituita ai sensi degli artt. 14 ss del C.C. tra medici che esercitano l’attività di Medico Sociale a qualsiasi titolo presso squadre di calcio di società professionistiche e dilettantistiche un’associazione senza scopo di lucro denominata LAMICA (Libera Associazione Medici Italiani del Calcio)

Art. 2 Sede

L’associazione ha sede in Formia (LT) – via Olivastro Spaventola n. 16 scala A int. 5.

Art. 3

L’associazione è apolitica e apartitica.

Art. 4 Scopi

LAMICA ha per scopo l’attività di proselitismo finalizzatala alla tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni, culturali, morali, professionali giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano il confronto ed il rapporto lavorativo. L’associazione ha, inoltre, per scopo la piena valorizzazione della figura e dell’opera del Medico Sociale mediante iniziative volte a migliorarne la preparazione e l’aggiornamento professionale, e la tutela lavorativa nell’ambito della Federazione Italiana Gioco Calcio e delle Leghe (Lega Nazionale Professionisti, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico e Lega Nazionale Dilettanti)
In particolare LAMICA si propone i seguenti scopi:
perseguire, senza fine di lucro, la tutela degli interessi morali ed economici dei soci, nel rigoroso rispetto del metodo democratico ed in piena autonomia da partiti e movimenti politici; difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e presidenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obiettività e libertà, nei confronti degli enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali, comunitari o internazionali;
gestire direttamente o a mezzo enti terzi, corsi di formazione ed aggiornamento, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca anche provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie; gestire in proprio o tramite terzi attività culturali, artistiche, sportive e ricreative; valorizzare la figura e l’opera del Medico Sociale mediante iniziative volte a migliorare la preparazione e l’aggiornamento professionale;
partecipare alle consultazioni ed alle trattative nazionali e decentrate per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni, della contrattazione relativa alla figura professionale del Medico Sociale; proporre ed organizzare convegni di studio sulle problematiche professionali e contrattuali a livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo; tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 c.c. e art. 410 cpc e ss;
divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche in via telematica, di cui può anche essere editrice; ogni altra azione utile per la realizzazione degli scopi prefissi.

Art. 5 Organi

L’associazione è costituita da:

  • Soci fondatori
  • Soci onorari
  • Soci ordinari

I Soci onorari e ordinari sono ammessi all’associazione essendo in possesso dei requisiti previsti, per ciascuna categoria, negli articoli che seguono. Le domande di nuove iscrizioni vanno indirizzate al Presidente che le propone al Consiglio Direttivo, il quale valuta la posizione del richiedente e ne decide e meno l’accoglimento. Le quote associative devono essere versate entro la data di effettuazione dell’Assemblea Nazionale annuale per tutti gli associati; entro 60 giorni dall’accoglimento della domanda per i nuovi associati.

Art. 6 Soci Onorari

Possono essere nominati Soci onorari coloro i quali, per il contributo scientifico o pratico portato allo sviluppo dell’associazione, siano ritenuti meritevoli da parte dell’Assemblea Nazionale su segnalazione del Consiglio Direttivo.

Art. 7 Soci Ordinari

Sono ammessi quali Soci Ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia che esercitano in qualità di tesserati l’attività di medico sociale presso Società del Settore Professionistico (Lega Nazionale Professionisti, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico), della Lega Dilettanti e delle Selezioni Nazionali o che abbiano espletato tali attività e pertanto iscritti all’Albo del Settore tecnico della F.I.G.C.

Art. 8 Doveri

I Soci dell’associazione hanno l’obbligo di:

  • Osservare il presente Statuto ed i regolamenti dell’associazione
  • Partecipare alle attività dell’associazione nei modi previsti dal Regolamento
  • Versare le quote ed i contributi previsti dall’Assemblea Nazionale
  • Non svolgere azioni contrarie alle finalità dell’associazione
Art. 9 Diritti

I Soci ordinari hanno diritto:

  • esercitare il voto;
  • di essere eletti alle cariche del Consiglio Direttivo;
  • di ricevere le pubblicazioni ufficiali dell’associazione;
Art. 10

La qualità di socio si perde:

  • per dimissioni
  • per mancato rinnovo del tesseramento
  • per radiazione comminato all’associato che abbia violato in modo grave le disposizioni delle lettere a) b) e d) dell’articolo 9
Art. 11 Organi dell’Associazione

Sono organi della L.A.M.I.CA.:

  • l’Assemblea Nazionale
  • Il Presidente
  • Il Consiglio Direttivo
  • L’Ufficio di Presidenza
  • Il Segretario
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
  • Il Collegio dei Probiviri
Art. 12 Assemblee

L’Assemblea Nazionale è il massimo organo dell’associazione; ad essa spettano poteri deliberativi e tutti i poteri per conseguire gli scopi e le finalità dell’associazione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Assemblea Ordinaria
È indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno; ad essa partecipano gli associati in regola con le quote associative. Ulteriori convocazioni possono essere indette dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli iscritti. Gli iscritti all’associazione votano a titolo personale e mediante delega di altri Soci che ne abbiano diritto, con una sola delega per ogni iscritto. E’ convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo a raccomandata ordinaria, posta elettronica o posta elettronica certificata PEC almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione dovrà indicare l’ordine del giorno, il luogo della riunione, l’ora, il giorno, il mese e l’anno della prima e della seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese in prima convocazione con una maggioranza dei voti del 75% dei presenti e in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti. L’elezione dei Consiglieri si effettua a scrutinio segreto, con sistema maggioritario contestualmente all’elezione del Presidente. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di Consigliere, comprendente un numero di candidati pari al numero da eleggere. Uno stesso candidato non può essere inserito in più liste. Ciascun avente diritto al voto può votare per una sola lista. Risultano eletti il Presidente ed i candidati della lista collegata che avrà riportato più voti. In caso di parità si procede, immediatamente, ad una nuova votazione. Per candidarsi a cariche elettive dell’associazione dovrà essere posta, da parte degli interessati, formale candidatura presentata per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Segreteria LAMICA almeno 45 giorni prima della riunione dell’assemblea ed essi devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti. La candidatura alla Presidenza prevede la contestuale presentazione della lista collegata. Quella di Consigliere prevede la contestuale accettazione dell’inserimento in una lista.
L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio annuale predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo alla luce della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
  • discute e vota i programmi dell’associazione e formule proposte
  • determina l’ammontare della quota sociale
  • elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri Le proposte in merito ad argomenti da inserire nelle “varie” dell’ordine del giorno dovranno pervenire per iscritto al Presidente almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea ordinaria, dove potrebbero essere solo discusse e messe in approvazione successivamente, salvo se messe all’O.d.G. su giudizio dello stesso Presidente o del Consiglio Direttivo

Assemblea straordinaria
È convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o posta elettronica certificata PEC almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione dovrà indicare l’ordine del giorno, il luogo della riunione, l’ora, il giorno, il mese e l’anno della prima e della seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese in prima convocazione con una maggioranza dei voti del 75% dei presenti e in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria:

  • delibera sulle proposte di modifica dello Statuto o della denominazione sociale
  • delibera sullo scioglimento dell’associazione
  • delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione
Art. 13 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, sovrintende a tutta l’attività della stessa. Il Presidente unitamente al Consiglio Direttivo è responsabile del funzionamento della Associazione nei confronti dell’Assemblea Nazionale. In caso di estrema urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente convoca, su delibera del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Nazionale, presiede il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente in carica, con maggiore anzianità di tesseramento alla L.A.M.I.CA., assumerà la carica di reggente. Alla carica di Presidente possono concorrere tutti gli associati in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport. Il Presidente cessato dalla carica, assume la figura di Past President e, come tale, fa parte del Consiglio Direttivo con funzioni consultive per il quadriennio successivo. Viene istituita la figura del Presidente Onorario che può essere nominato tra i Soci ordinari che abbiano svolto incarichi direttivi e tra coloro che abbiano contribuito in modo rilevante al progresso e allo sviluppo dell’associazione. La nomina del Presidente Onorario è conferita dall’Assemblea su segnalazione del C.D. La carica del presidente Onorario è a vita. Il Presidente Onorario partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 Vice Presidente

I Vice Presidenti su indicazione del Consiglio Direttivo e/o del Presidente possono essere fino ad un massimo di tre. Coadiuvano il Presidente e, su delega dello stesso, si occupano di specifici settori dell’attività della Associazione. Il Vice Presidente con maggiore anzianità di tesseramento all’Associazione svolge le funzioni vicarie. Alla carica di Vice Presidente possono concorrere i soci L.A.M.I.CA. in possesso della Specializzazione in Medicina dello Sport.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da dodici Consiglieri da cui saranno eletti i Vice presidenti, il Segretario Nazionale e il Tesoriere

Art. 16 I Compiti
  • attua le direttive deliberate dall’assemblea
  • elegge il Consigliere componente l’Ufficio di Presidenza tra i propri membri
  • programma l’attività scientifica, didattica e culturale dell’associazione
  • delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni; predispone, inoltre, il bilancio consuntivo da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario del 31.12 di ogni anno
  • promuove e/o programma ogni iniziativa comunque idonea al conseguimento delle finalità statutarie
  • indice l’assemblea nazionale, ne stabilisce l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora e nomina i componenti la Commissione Verifica Poteri
  • determina le misure delle quota associative
  • ratifica i provvedimenti d’urgenza dell’Ufficio di Presidenza e quelli di estrema urgenza adottati dal Presidente
  • delibera sulle proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto
  • propone la nomina del Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Per la validità della riunione è richiesta la partecipazione della metà più uno dei componenti. Pertanto sarà prevista la decadenza per più di tre assenze da parte di ciascun Consigliere. Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo e la convocazione, entro il termine massimo di 60 giorni, dell’Assemblea Nazionale per le nuove elezioni, che dovranno effettivamente aver luogo entro il 30 giorno dell’avvenuta convocazione; in tale ipotesi l’intero Consiglio rimane in carica fino alla nuova Assemblea e provvede all’espletamento dell’ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente dimissionario. Le dimissioni della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo; in questo caso l’espletamento dell’ordinaria amministrazione spetta solo al Presidente che dovrà provvedere a convocare e a far svolgere l’Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra. Le dimissioni che comportano la decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo sono irrevocabili. Tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese con documentazione originale. Tutte le cariche hanno la durata di un quadriennio olimpico.

Art. 17 Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Vice Presidenti, da un Consigliere eletto dal Consiglio Direttivo, dal Tesoriere e dal Segretario che procede anche alla verbalizzazione. Cura i progetti esecutivi, sulla base dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo e la loro realizzazione. Delibera nei casi di urgenza, in via eccezionale, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Art. 18 Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori contabili esercita il controllo sulla gestione finanziaria della LAMICA. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili possono essere scelti, oltre che tra gli associati, anche tra professionisti iscritti all’Albo dei Revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio è composto da un Presidente e da due componenti effettivi eletti direttamente dalla Assemblea Nazionale. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori Contabili non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Compiti del Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei revisori Contabili esercitano le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso, secondo le norme che disciplinano l’esercizio dell’attività dei Collegi sindacali.
Il Collegio dei revisori Contabili ha il compito di:

  • controllare la gestione amministrativa dell’Associazione in qualsiasi momento
  • accertare la regolare tenuta della contabilità
  • verificare, almeno una volta l’anno, l’esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
  • approntare la relazione che correda il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’Assemblea Nazionale
  • vigilare sull’osservanza delle norme di legge e statutarie
Art. 20 Il Segretario

Il Segretario Nazionale dell’associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Segretario nazionale assiste il Presidente, amministra l’associazione esercitando anche le funzioni di Tesoriere e nello specifico:

  • Riceve e custodisce gli importi delle quote sociali, le elargizioni e versamenti vari
  • Provvede ai pagamenti previsti nel bilancio
  • Tiene l’amministrazione ordinaria dell’associazione e predispone i dati per il bilancio che deve presentare, almeno due mesi prima della data fissata per l’assemblea, al Consiglio Direttivo
  • Può aprire, con firma disgiunta del Presidente, conti correnti presso Istituti bancari e presso l’Amministrazione Postale con tutte le facoltà di deposito, girata di titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti. Per spese e obbligazioni non previsti dal bilancio, il pagamento sarà effettuato solo dopo aver sentito il Presidente. Il Tesoriere ha altresì l’obbligo della tenuta dei libri contabili, avvalendosi eventualmente della collaborazione di un professionista
Art. 21 Collegio dei probiviri

Il Consiglio Direttivo della L.A.M.I.C.A. su proposta del Presidente, designa il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è formato da un presidente e da due membri scelti anche tra persone non associate di riconosciuto prestigio. Il Collegio dei Probiviri, che resta in carica per un quadriennio olimpico, è chiamato a giudicare con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irritale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dal deposto del lodo di cui all’art. 825 del c.p.c. ed inappellabilmente sulle questioni relative all’ammissione od espulsione degli associati su ogni altra che possa insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto.

Art. 22

Gli associati che abbiano violato i doveri di cui all’art. 9 del presente Statuto saranno soggetti a procedimento disciplinare che è di competenza del Consiglio Direttivo il quale potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:

  • Ammonizione o deplorazione
  • Sospensione temporanea dalla qualità di associato
  • Espulsione definitiva dall’associazione

I provvedimenti disciplinari adottati a carico degli associati dovranno venire comunicati per iscritto agli interessati, i quali potranno ricorrere avverso agli stessi, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al collegio dei Probiviri il quale procederà con le modalità di cui all’art. 22 dello Statuto Sociale. La decisione del Collegio dei Probiviri sarà senz’altro esecutiva e verrà trasmessa al Presidente dell’Associazione il quale ne darà comunicazione scritta al ricorrente e ove necessario provvederà alla pubblicazione sull’organo ufficiale dell’associazione. Il Presidente o tutto il Collegio dei Probiviri potrà partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo tutte le volte che il Presidente dell’Associazione lo riterrà opportuno.

Art. 23 Entrate e patrimonio

Le entrate ordinarie e patrimoniali sono costituite da:

  • quote di iscrizione
  • contributi, anche straordinari, versati da soci o da persone fisiche o giuridiche
  • beni mobili ed immobili
  • donazioni e lasciti di terzi o di associati
  • proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività, direttamente connesse nonchè accessorie in quanto integrative, delle attività statutarie istituzionali

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie.

Art. 24 Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Nazionale dei Soci con la maggioranza di cui all’articolo 13 del presente Statuto. L’assemblea designerà e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi; l’eventuale residuo attivo dovrà essere devoluto ad associazioni o enti aventi scopi analoghi.

Art. 25 Quadro normative

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.


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